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	<title>Loizzo &#38; Associati &#187; bonus amianto</title>
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	<description>Consulenza commerciale, fiscale e finanziaria</description>
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		<title>BONIFICA AMIANTO: LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 31 MARZO</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 13:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stefano Vito Pantaleo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida fiscale]]></category>
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		<description><![CDATA[<p>Credito amianto: domani, 31 marzo 2017, termine per la presentazione delle domande. Secondo quanto disposto dall’art.56, co.1 della l.221/2015, i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che abbiano effettuato interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’arco &#8230; <a href="http://www.loizzoeassociati.it/loizzo/bonifica-amianto-le-domande-vanno-presentate-entro-il-31-marzo/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">BONIFICA AMIANTO: LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 31 MARZO</span></a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Credito amianto: domani, 31 marzo 2017, termine per la presentazione delle domande</span></strong>.</p>
<p>Secondo quanto disposto dall’<strong>art.56, co.1 della l.221/2015</strong>, i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che abbiano effettuato interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’arco temporale che va dal 01/01/2016 al 31/12/2016, hanno la possibilità di beneficiare dell’apposito credito d’imposta.</p>
<p>In particolare, il credito d’imposta in oggetto è attribuibile nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli appositi interventi.</p>
<p>In attuazione della predetta legge, l’art.3 del D.M. 15/06/2015, rispettivamente ai commi 3 e 4, pone dei limiti quantitativi al credito stesso. Più precisamente il credito d’imposta è attribuibile solo a coloro che abbiano sostenuto delle spese, a tal fine, di entità <strong>non inferiore ai 20.000 euro</strong> e comunque <strong>non superiore ai 400.000 euro</strong>.</p>
<p>Inoltre, l’art.2, co.2 dello stesso decreto riconosce l’ammissibilità “<em>delle <strong>spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10%</strong> delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l&#8217;ammontare di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.</em>”</p>
<p>Come dispone l’art. 4 dello stesso decreto, le imprese interessate devono <strong>presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda</strong> per il riconoscimento del credito d’imposta. La domanda deve essere presentata <strong>telematicamente</strong> accedendo al sito <a href="http://www.miniambiente.it">www.miniambiente.it</a>. La domanda deve essere <strong>sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e dovrà recare</strong>:</p>
<ul>
<li>Il costo complessivo degli interventi;</li>
<li>L&#8217;ammontare delle singole spese eleggibili;</li>
<li>L&#8217;ammontare del credito d&#8217;imposta richiesto;</li>
<li>La dichiarazione di non usufruire di altre agevolazioni per le stesse voci di spesa;</li>
<li>Il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all&#8217;ASL competente;</li>
<li>La comunicazione alla ASL   di   avvenuta   ultimazione   dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato, comprensiva della documentazione attestante l&#8217;avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;</li>
<li>L&#8217;attestazione dell&#8217;effettività delle spese sostenute;</li>
<li>La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l&#8217;esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall&#8217;art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.</li>
</ul>
<p>Il Ministero si è impegnato, con lo stesso decreto, a rispondere a tali domande nel termine di 90 giorni, con la comunicazione dall’accoglimento della domanda o del diniego della stessa. Nel primo caso sarà contestualmente comunicato l’effettivo credito riconosciuto.</p>
<p>Pertanto, il contribuente che intenda usufruire del credito in esame dovrà attivarsi tempestivamente, <strong>entro domani</strong>, ove naturalmente non l’abbia già fatto, per la presentazione della domanda nelle modalità pocanzi indicate.</p>
<p style="text-align: right;">A cura di Stefano Vito Pantaleo</p>
<p>&nbsp;</p>
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