ESCLUSO L’ABUSO DEL DIRITTO NELL’IPOTESI DI SCISSIONE SOCIETARIA CON CONSEGUENTE PASSAGGIO DELLE QUOTE

Risoluzione 97/E del 25 luglio 2017: la scissione societaria con passaggio delle quote non costituisce abuso del diritto.

E’ finalmente arrivata la pronuncia ufficiale dell’Agenzia delle Entrate su una questione alquanto delicata, che muovendo dalla disposizione del vecchio art.37 bis del D.p.R. 600/73 ha destato parecchi dubbi interpretativi.

In particolare, il contribuente italiano si è nel corso degli anni domandato se la scissione societaria, con conseguente passaggio delle quote ad un’altra società, configuri o meno un’ipotesi di violazione dell’art.10-bis della l.212/2000 (Statuto del contribuente).

L’Agenzia ha finalmente posto fine a questa diatriba rendendo pubblica la sua risoluzione n.97/E del 25/07/2017. Con questa risoluzione l’Agenzia ha innanzitutto inteso rispondere ad uno specifico interpello, presentatole ai sensi dell’art.11, lett. c, l.212/2000 e, in secondo luogo, porre soluzione, come anticipato, ad un luogo di scontri interpretativi di non poca rilevanza.

Il quesito presentato in interpello all’Agenzia concerne una S.p.A. ad attività sanitaria dapprima nell’ambito della medicina fisica e della riabilitazione, nonché della radiologia e della diagnostica per immagini e, successivamente, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Detta società, con decreto della Giunta Regionale, ha conseguito l’accreditamento definitivo presso il Servizio Sanitario Regionale per diverse branche medicospecialistiche, successivamente ampliando l’offerta sanitaria con l’inclusione di ulteriori prestazioni rese in regime esclusivamente privatistico, la quale è peraltro in possesso di un compendio immobiliare, in parte, utilizzato dalla stessa e, in parte, locato a terzi. Premesso che la compagine sociale si articoli in tre soci-persone fisiche, titolari ciascuno di partecipazioni al capitale sociale pari al 35% e da una società per azioni, il cui capitale è sostanzialmente ripartito tra le medesime persone fisiche, che detiene azioni per il 30% del capitale sociale, intento della società è quello di realizzare un’operazione di scissione proporzionale a favore di una neocostituita S.r.l., la quale risulterebbe poi assegnataria del ramo immobiliare, con conseguente attribuzione dell’attività gestoria del compendio medesimo. Successivamente, alla scissione, farà seguito la cessione delle partecipazioni detenute nella scindenda, da parte dei relativi soci, alla neocostituita S.r.l.

L’istante propone la sua soluzione interpretativa asserendo che la prospettata ristrutturazione societaria non aggiri alcuna norma o principio dell’ordinamento tributario e, quindi, non sia finalizzata a conseguire vantaggi fiscali indebiti, in ragion del fatto “che la società scindenda proseguirà la sua attività caratteristica, mentre la beneficiaria svolgerà un’effettiva attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, che le sarà assegnato ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla scindenda, e continuerà ad essere utilizzato in funzione dell’esercizio dell’attività di gestione di centri medici e di locazione a terzi.” La scissione, difatti, non determina effetti di suddivisione del patrimonio sociale tra i soci. Tali asserzioni risultano peraltro trovare riscontro anche in relazione alla cessione delle partecipazioni detenute nella società scissa, che sarà perfezionata a seguito della scissione parziale proporzionale della stessa,  premesso che l’art. 176, co.3, del D.p.R. 917/1986, stabilendo la non abusività del conferimento d’azienda, quale operazione fiscalmente neutrale, così come la scissione, seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta in cambio, equipari la posizione dei soggetti che gestiscono l’azienda tramite società, i quali hanno la scelta tra la cessione dell’azienda e quella delle partecipazioni, alla 4 posizione dei soggetti che gestiscono l’azienda direttamente, e che detta scelta non hanno, se non appunto previo conferimento in società dell’azienda. Tale norma, dunque, esclude l’abusività/elusività di un’operazione societaria fiscalmente neutrale seguita dalla cessione delle partecipazioni, soggetta al regime di esenzione (parziale) della plusvalenza ai sensi dell’art. 87 dello stesso TUIR.

La contribuente medesima, inoltre, apporta quelle che sono le ragioni giustificatrici per le quali intende intraprendere tale operazione straordinaria, sostenendo che si tratti di valide ragioni extrafiscali non marginali, consentendo:

a) il miglioramento della gestione dell’attività caratteristica della società scindenda, attraverso lo snellimento della struttura aziendale;

b) la valorizzazione del patrimonio immobiliare che sarà assegnato alla società beneficiaria della scissione, la quale potrà intraprendere iniziative specifiche dirette allo sfruttamento dello stesso;

c) di dare seguito, nella maniera più lineare e celere, all’offerta che i soci dell’interpellante hanno ricevuto dalla S.r.l. neocostituita, interessata all’acquisto delle partecipazioni della società istante, con l’espressa esclusione del relativo compendio immobiliare, al fine di conseguire la relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e l’accreditamento presso il S.S.N., che costituisce l’esito di un processo di selezione complesso, disciplinato dal D.lgs 502/1992 e, pertanto, rappresenta il maggiore valore economico di una struttura sanitaria privata.

La risposta dell’Agenzia si apre con il rinvio all’art.10-bis, l.212/2000. In particolare, secondo il disposto del comma 1 dell’articolo 10-bis, l.212/2000, e successive modificazioni, recante la “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale“, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva, l’AF deve identificare e provare la contemporanea sussistenza di tre presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;

b) l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;

c) l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Il legislatore ha peraltro chiarito, al comma terzo dello stesso art.10-bis dello Statuto, che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, muovano da “valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale”.

L’Agenzia, dunque, si pronuncia rievocando un principio già affermato, in ragion del quale a fronte dell’esistenza di alternative meno onerose, purché queste siano legittime, il contribuente può, altrettanto legittimamente, optare per quella che si palesi meno onerosa, realizzando un pertanto legittimo risparmio d’imposta.

Con la risoluzione, tuttavia, l’Agenzia pone anche attenzione all’ipotesi nella quale il trasferimento afferisca ai singoli beni. L’Agenzia asserisce a tal proposito che l’operazione di riorganizzazione aziendale debba comunque virare nella direzione dell’effettiva prosecuzione dell’attività imprenditoriale e “non debba trattarsi di società esclusivamente caratterizzate da liquidità, intangibles o immobili”.

Imposta di registro: con la risoluzione n. 97/E l’Agenzia delle entrate amplia il proprio raggio d’analisi affrontando un ulteriore tema. La risoluzione n.97/E pone anche attenzione all’imposta di registro, nella stessa ottica interpretativa propria dell’art.20, D.p.R. 131/1986. A tal proposito, l’AE rimarca che l’operazione di scissione seguita dalla cessione delle partecipazioni, in questo caso della società scissa, non possa configurare ipotesi di abuso del diritto. Ciononostante, la stessa opera, di fatto, un rinvio ai recenti orientamenti della Cassazione, i quali, pur escludendo un’ipotetica elusività dell’articolo 20 del D.p.R. 131/1986, destano non poche perplessità. In particolare, nella risoluzione viene operato rinvio alla sentenza n. 6758/2017 della suprema Corte di Cassazione, con la quale, sostanzialmente, si è affermato che l’interprete possa qualificare alla stregua d’una cessione d’azienda anche una serie di atti plurimi allorquando, stando ai fatti, sia ravvisabile una causa unitaria di cessione aziendale.

 

A cura di Stefano Vito Pantaleo

ANATOCISMO: le novità apportate dalla delibera CICR 343/2016

Delibera CICR 343/2016: le novità in materia di anatocismo

Anatocismo: con il termine anatocismo, di derivazione ellenica, dal greco “ἀνατοκισμός anatokismós”, composto di “ανα”- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura», s’intende la generazione di interessi su interessi, ovvero una capitalizzazione degli interessi scaduti in precedenza. In passato accadeva sovente che le banche inserissero un’apposita clausola contrattuale con la quale gli interessi debitori, ad esempio quelli sullo scoperto di conto corrente, venivano capitalizzati su base trimestrale, mentre quelli creditori, ad esempio quelli derivanti dal deposito di danaro sul conto corrente da parte del correntista, su base annuale.

Tale clausola è stata ritenuta nulla dalla suprema Corte di Cassazione di Roma nel 1999, in ragion del fatto che contrastasse con il termine minimo di capitalizzazione fissato nell’ordine dei sei mesi.

La normativa attualmente vigente impone che sia per gli interessi debitori che per quelli creditori si debba seguire la medesima periodicità, comunque non inferiore ad un anno.

Il fenomeno dell’anatocismo trova la sua disciplina, indistintamente per le banche e per gli intermediari finanziari, nell’art.1283 c.c., il quale sancisce che: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”

Dunque, ai sensi dell’art.1283 c.c., il fenomeno dell’anatocismo è vietato, fatta salva l’ipotesi in cui tale produzione di interessi su interessi tragga le proprie giustificazioni in un accordo tra le parti.

Recentemente la disciplina dell’anatocismo ha subito un’importante novellazione. Difatti, la legge 8 aprile 2016 n.49 ha revisionato il testo dell’art.120 del TUB.

 

Art.120, comma 2 del TUB (ante riforma)Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria prevedendo in ogni caso che:a)       Nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;b)      Gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Art.120, comma 2 del TUB (post riforma)Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:a)        Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b)      Gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2)il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

 

Risulta evidente, anche limitandosi ad una disamina del solo incipit, come il legislatore abbia inteso innanzitutto ribadire la delega al CICR per la definizione delle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Aderendo a tale delega, nelle vesti di presidente del CICR, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha varato il decreto n.343/2016.

 

Passando ad analizzare concretamente quelle che sono state le novità introdotte o, le modifiche espletate sul testo previgente, si può osservare:

  • Introduzione di un riferimento temporale: alla lettera a) dell’art.120, co.2 del TUB viene ribadito che la conteggio degli interessi, siano essi creditori o debitori, debba essere effettuata con la stessa periodicità. Tuttavia, il nuovo testo di legge prevede innanzitutto che tale contabilizzazione non possa realizzarsi se non quantomeno su base annuale. Inoltre, è stato introdotto un riferimento temporale per tale contabilizzazione, la quale deve realizzarsi al 31 dicembre di ogni anno;
  • Oggettivizzazione del campo d’applicazione del divieto di anatocismo: la novellata versione dell’art.120, comma 2, lett. B) del d.lgs 395/1993 appare più chiara rispetto alla previgente.

La precedente versione difatti stabilendo che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” destava non poche perplessità.

L’assetto attuale appare invece circoscrivere l’ambito d’applicazione oggettivo del divieto d’anatocismo ai soli interessi debitori, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, che dovranno essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, non potendo produrre interessi ulteriori, fatta eccezione per quelli moratori.

Si può asserire dunque che tale divieto riscontri applicazione in tutte le fattispecie di raccolta di risparmio e di esercizio del credito poste in essere con la clientela e dettagliatamente disciplinate ai sensi del titolo sesto del TUB,

  • Interessi di mora: la norma è stata altresì novellata introducendo una circostanza d’eccezione. In particolare si è fatta salva la produzione di interessi di mora rispetto al divieto di produzione di interessi corrispettivi sugli interessi debitori maturati. Resta difatti ferma, per quanto afferisce agli interessi di mora, l’applicabilità della mera disposizione civilistica di cui all’art.1224 c.c.

E’ lo stesso art.120, co.2, lett. b) a rendere esplicito come il campo d’applicazione sia quello degli interessi corrispettivi, esimendo in tal modo, da qualsivoglia applicabilità, la fattispecie degli interessi moratori.

  • Aperture di credito in conto corrente ed in conto pagamento e gli sconfinamenti – diversità di regime per gli interessi maturativi: in relazione agli interessi maturati per le aperture di credito regolate in conto corrente od in conto pagamento, ed in relazione agli sconfinamenti anche in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, il nuovo testo dell’art.120, co.2. d.lgs del d.lgs 385/1993 propone una disciplina peculiare.

A tal proposito rileva quanto sancito dall’art.4 della delibera del CICR. In particolare esso afferma che debba tenersi conto delle aperture di credito regolate in conto corrente rotative, in ragione delle quali il cliente abbia facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell’affidamento medesimo ed a quelle in conto pagamento.

Si noti altresì che devono essere considerate rientranti nell’ambito di quest’ultima fattispecie anche le aperture di credito bancario ex. Art. 1842 c.c. la cui disponibilità sul conto sia il risultato di operazioni di anticipo su documenti o crediti.

E’ da questa precisazione della delibera del CICR che si può muovere la considerazione che si debba far rientrare nell’ambito applicativo del nuovo art.120 anche le operazioni di anticipo su fatture o di anticipazione SBF, qualora la medesime siano appunto aderenti allo schema dell’apertura di credito rotativa.

Quanto agli sconfinamenti, la delibera CICR precisa che debbano essere ritenuti tali sia quelli sui contratti di conto corrente, sia in presenza di un sconfinamento extrafido, che in assenza di un’apertura di credito.

Tutto ciò premesso, la peculiarità normativa risiede nel fatto che gli interessi debitori maturati vengano contabilizzati distintamente rispetto al capitale.

Sostanzialmente si viene a generare una netta discrepanza tra il capitale (il quale produrrà ancora interessi come contrattualmente predisposto) e gli interessi, i quali invece non rappresenteranno alcuna base per la produzione di ulteriori interessi.

Lapalissianamente dovrà essere assicurata l’esplicitazione di questa linea di demarcazione.

  • Quanto all’esigibilità degli interessi: si è stabilito che gli interessi debitori siano oggetto di conteggio al 31/12 di ciascun anno e che divengano esigibili in via automatica al 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione, nonché al momento della definitiva chiusura del rapporto.

La svolta, la novellazione risiede proprio in questo. La banca difatti non potrà né richiedere, né addebitare immediatamente sul conto del cliente, l’importo del debito da interessi.

Viene previsto, al contrario, un termine legale per l’esigibilità degli interessi debitori, fissato al primo di marzo dell’anno seguente a quello di maturazione.

Questo costituisce palesemente un termine a favore del cliente.

Ciononostante è richiesto che al cliente sia riconosciuto un periodo minimo di trenta giorni dall’effettiva venuta a conoscenza dell’entità di tali interessi.

Per quanto concerne l’ipotesi patologica di mancato adempimento dell’obbligazione è da considerarsi legittima l’applicazione degli interessi di mora, quale risarcimento del danno a fronte di inadempimento ex art.1218 c.c.

E’ un’ipotesi questa di “mora ex re”, ovvero automaticamente operativa, senza che si renda necessaria la costituzione in mora da parte del creditore.

A porre tale automatismo è lo stesso codice civile, al suo art.1219, co.2, punto 3), ove è sancito che, tra gli altri casi, non sia necessaria la costituzione in mora del debitore “quando è scaduto il termine, se la prestazione dev’essere eseguita al domicilio del creditore”.

Ciò posto, non si può che ricondurre l’attenzione al disposto di cui all’art.1182, co.3, c.c.: “L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.”

E’ proprio dal combinato disposto di queste due ultime disposizioni civilistiche esaminate che si ravvisa l’automaticità della produzione degli interessi di mora, prescindendo dall’intenzionale costituzione in mora da parte del creditore.

In inosservanza, pertanto, del terzo comma dell’art.1182 c.c., scattano gli interessi moratori ex art.1224 c.c., il quale, rimembriamo, sancisce che: “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori
.”

Appare tuttavia palese come si possano ravvisare avvisaglie di violazione del divieto di anatocismo di cui all’art.1283 c.c.

E’ da tener tuttavia presente che il nuovo comma 2 dell’art.120 del TUB, introduca deroga espressa a tal divieto in ambito bancario, per quanto afferisce agli interessi debitori, più precisamente esimendo gli interessi di mora dall’applicazione della regola generale in ragione della quale gli interessi debitori non possono produrre ulteriori interessi.

 

Ricollocando l’attenzione all’esigibilità degli interessi è da tener presente che nella sola ipotesi di conclusione definitiva del rapporto sia previsto un regime d’immediata esigibilità degli interessi.

In questa fattispecie il saldo concernente il capitale può generare interessi contrattuali con il solo limite già visto del divieto di produzione di ulteriori interessi sulla base di interessi già maturati.

  • Corresponsione degli interessi esigibili ed autorizzazione dell’addebito: nella lettera dell’art.120, co.2, lett. b), num.2 è rinvenibile la disposizione in forza della quale “il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili.”

E’ inoltre fatta apposita previsione che in tal fattispecie la somma addebitata venga computata ad incremento di capitale.”

Questa previsione, logicamente, appare tradursi nella possibilità, da parte delle banche naturalmente, di inserire un’apposita clausola autorizzativa.

Ciò posto, occorre chiedersi cosa accada ai contratti pendenti.

La delibera del CICR, al suo art.5, co.2 ha inteso escludere la possibilità d’applicazione dell’art.118 dello stesso TUB, in materia di modifica delle condizioni di contratto unilaterale, imponendo la previsione di un’apposita clausola autorizzativa all’addebito.

Quanto a quest’ultima, si richiede che venga apposta in forma scritta, ab substantiam, coordinatamente con il disposto di cui all’art.117, co.3, del TUB.

Inoltre, sempre allo scopo della maggior tutela del cliente, è stata introdotta un’aggiuntiva previsione in ragione della quale tale autorizzazione si ritiene revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia luogo.

Ulteriore precisazione va espletata in relazione ai conti cointestati, si ritiene che, nel caso di conto corrente a firme disgiunte, possa essere anche solo uno dei cointestatari a firmare il rilascio dell’autorizzazione.

Questa possibilità è resa in ragion del fatto che l’autorizzazione all’addebito sia qualificabile alla stregua di un mero ordine di pagamento di un debito con modalità diversa dal pagamento per cassa e, pertanto, possa essere considerata al pari degli strumenti di pagamento collegati al conto corrente.  Ad esempio un bonifico disposto per pagare il debito da interessi.

  • Imputazione dei pagamenti: l’art.2 della delibera CICR impone, peraltro, che l’imputazione dei pagamenti si realizzi in adesione al disposto dell’art.1194 c.c., ai sensi del quale “Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto capitale ed in conto interessi deve essere imputato prima agli interessi.”

Principio civilistico premesso, l’art.4, co.6, della delibera CICR, rammentiamo D.M. 343/2016, concede la possibilità di convenire nel contratto che, a decorrere dal momento in cui gli interessi risultino esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento, vengano utilizzati per estinguere il debito da interessi.

Inoltre, è sempre mantenuto possibile estinguere il debito da interessi impiegando fondi che siano già nella disponibilità del debitore.

Nulla quaestio in relazione all’applicabilità della compensazione ex art.1243 c.c., in quanto regola di carattere generale, non derogata dall’art.120, co.2, del TUB.

  • Adeguamento contrattuale: all’art.5, co.2 del DM è fatta apposita previsione dell’introduzione di clausole conformi a quanto dallo stesso art.5 disposto e dall’art.120, co.2 del TUB, mediante i meccanismi di cui agli artt. 118 e 126 sexies del TUB, specificando che tale adeguamento costituisca giustificato motivo.

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dall’art.117, co.1, del TUB, è richiesto il consenso espresso del cliente sulla clausola con qui quest’ultimo autorizza l’intermediario ad addebitare gli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili.

A cura di Michele Loizzo e Stefano Vito Pantaleo