Università – detrazioni d’imposta: base di calcolo e limiti quali-quantitativi

Come ogni anno, anche per questo è possibile portare in detrazione dall’IRPEF lorda parte delle spese sostenute ai fini dell’istruzione. In particolare, il legislatore ammette una detrazione del 19% delle spese a tal fine sostenute, in piena adesione al principio di cassa. Restano tuttavia ferme le soglie massime di detraibilità.

Conducendo una rapida rassegna delle principali spese in tal senso detraibili, si ravvisa:

  • spese universitarie: la detrazione viene ammessa nella misura del 19% delle spese occorse per la frequenza di corsi universitari presso università statali e non, corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università od istituti pubblici o privati, ancora, italiani o stranieri. Si noti, a tal proposito, che le spese possano essere ascrivibili sia all’anno in corso, che a più anni. Inoltre, ammesse in detrazione sono anche le spese per gli studenti c.d. “fuori corso”. Peraltro detraibili sono anche le tasse pagate per la frequenza di nuovi corsi istituiti dal D.p.R. 212/2005, ovvero quelli tenuti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. Resta invece esclusa la detraibilità delle tasse universitarie pagate per l’iscrizione presso istituti musicali privati, questo secondo quanto emerge da una risoluzione promanante dall’A.F. (Risoluzione n. 20/E/2011). Esaminando la fattispecie delle università private, si noti che per la detrazione per le spese sostenute per la frequenza di corsi presso università non statali, essa sarà calcolata sulla base di importi determinati nei limiti fissati dal Decreto MIUR. Difatti, per quelle NON statali, l’importo ammesso alla detrazione non può eccedere quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche. Per quanto afferisce invece alle università telematiche, si osserva che le spese per i relativi corsi di laurea possano essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, avuto riguardo all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università;
  • canoni di locazione per studenti universitarifuori sede”: il legislatore tributario rimette al contribuente la possibilità di portare in detrazione dall’IRPEF lorda un importo pari al 19% dei canoni frutto di contratti di locazione, stipulati o rinnovati dagli studenti ai sensi della l.431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché quelli relativi agli atti di assegnazione in godimento o locazione, siano essi stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro o cooperative. Peraltro, ponendo puntuale attenzione al periodo d’imposta 2017, logicamente con focus sul Mod.730/2018 è bene notare che ai fini della detrazione sia indispensabile che lo studente sia iscritto ad un corso di laurea presso un’università:
  1. ubicata in un comune diverso da quello di residenza;
  2. distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri (50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate);
  3. il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi.

N.B. Per gli studenti all’estero: la detrazione spetta anche a studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università sita oltre i confini nazionali, purché in uno degli stati dell’Unione Europea, ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Limite di detraibilità dei canoni di locazione: la detrazione è determinata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a 2.633€. Tale soglia rappresenta il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>