TAX CREDIT PER LE COMMISSIONI POS

TAX CREDIT PER LE COMMISSIONI POS

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, tra le varie misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, ha introdotto, con il suo art. 22,  un credito d imposta del 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria.

Presupposto oggettivo:

Come anticipato in apertura, il credito d’imposta opera in relazione alle commissioni addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante differenti strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Presupposto soggettivo:

Il credito de quo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi/compensi non eccedenti la soglia di Euro 400.000.

Modalità di fruizione:

Il credito d’imposta può essere fruito solo e soltanto in compensazione, tramite modello F24, a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della commissione. Dello stesso deve darsi evidenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato, nonché nelle dichiarazioni degli anni successivi per i quali lo stesso dovesse residuare. Il credito di cui si tratta non concorre alla formazione né della base imponibile IRES od IRPEF, né al valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Comunicazioni propedeutiche:

In data 29 aprile 2020, con il suo provvedimento 181301/2020, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato termini, modalità e contenuto delle comunicazioni che gli operatori dei sistemi di pagamento, con i quali gli esercenti abbiano stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (POS), sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Tali comunicazioni vanno trasmesse attraverso il Sistema di interscambio dati e devono necessariamente individuare nel loro contenuto i seguenti dati:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Ricevute tali informazioni, l’Agenzia delle Entrate sarà nella facoltà di appurare la spettanza del credito. In maniera simmetrica, gli intermediari di pagamento, che abbiano sottoscritto un contratto con gli esercenti per la loro abilitazione all’accettazione di uno strumento di pagamento tracciabile, sono tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di afferenza, a comunicare a questi ultimi (via PEC o tramite il loro portale di online banking):

  • l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali;
  • il prospetto analitico delle commissioni addebitate nel mese.

Giunti in possesso di tali informazioni, i soggetti interessati possono così quantificare il credito d’imposta cui hanno diritto.

 

Dott. Michele Loizzo

 

Nuovo bando Macchinari innovativi

Cos’è
Il nuovo bando Macchinari innovativi sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell’economia circolare.
La misura sostiene gli investimenti innovativi che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell’impresa nello svolgimento dell’attività economica, mediante l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

A chi si rivolge
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese
(PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
  • sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;
  • non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà.

Attività economiche ammesse
Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ai seguenti settori:

  • siderurgia;
  • estrazione del carbone;
  • costruzione navale;
  • fabbricazione delle fibre sintetiche;
  • trasporti e relative infrastrutture;
  • produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture.
    Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese elencate
    nell’allegato 3 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019.

Cosa finanzia
I programmi di investimento ammissibili devono prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda
comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00.

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali.

Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse per una percentuale nominale calcolata. rispetto alle spese ammissibili pari al 75 %. Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

  • per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;
  • per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%.
    Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni.

Termini e modalità di presentazione delle istanze nell’ambito del primo sportello
Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5 d.lgs. n. 123/98, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica.
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
A) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 23 luglio 2020;
B) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 30 luglio 2020.
Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.

A cura di Michele Loizzo