TAX CREDIT PER LE COMMISSIONI POS

TAX CREDIT PER LE COMMISSIONI POS

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, tra le varie misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali, ha introdotto, con il suo art. 22,  un credito d imposta del 30% delle commissioni addebitate per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria.

Presupposto oggettivo:

Come anticipato in apertura, il credito d’imposta opera in relazione alle commissioni addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali e regolate con carte di credito, debito o prepagate ovvero mediante differenti strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Presupposto soggettivo:

Il credito de quo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni con ricavi/compensi non eccedenti la soglia di Euro 400.000.

Modalità di fruizione:

Il credito d’imposta può essere fruito solo e soltanto in compensazione, tramite modello F24, a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della commissione. Dello stesso deve darsi evidenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato, nonché nelle dichiarazioni degli anni successivi per i quali lo stesso dovesse residuare. Il credito di cui si tratta non concorre alla formazione né della base imponibile IRES od IRPEF, né al valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Comunicazioni propedeutiche:

In data 29 aprile 2020, con il suo provvedimento 181301/2020, l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato termini, modalità e contenuto delle comunicazioni che gli operatori dei sistemi di pagamento, con i quali gli esercenti abbiano stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili (POS), sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Amministrazione finanziaria. Tali comunicazioni vanno trasmesse attraverso il Sistema di interscambio dati e devono necessariamente individuare nel loro contenuto i seguenti dati:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Ricevute tali informazioni, l’Agenzia delle Entrate sarà nella facoltà di appurare la spettanza del credito. In maniera simmetrica, gli intermediari di pagamento, che abbiano sottoscritto un contratto con gli esercenti per la loro abilitazione all’accettazione di uno strumento di pagamento tracciabile, sono tenuti, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di afferenza, a comunicare a questi ultimi (via PEC o tramite il loro portale di online banking):

  • l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali;
  • il prospetto analitico delle commissioni addebitate nel mese.

Giunti in possesso di tali informazioni, i soggetti interessati possono così quantificare il credito d’imposta cui hanno diritto.

 

Dott. Michele Loizzo

 

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