ACQUISTO VEICOLI DA PARTE DEI DISABILI: agevolazioni fiscali 2017

FISCO 2017: detrazioni ed IVA agevolata per l’acquisto di veicoli da parte di soggetti disabili

La recente circolare dell’Agenzia delle entrate, la circolare 7/E/2017, ha dettagliatamente esaminato gli aspetti concernenti la detraibilità del costo sostenuto da un contribuente disabile per l’acquisto di un veicolo.

Agevolazioni: l’acquisto dei veicoli può essere sostenuto per mezzo di alcune agevolazioni fiscali, più precisamente:

  • Detrazione Irpef del 19% del costo sostenuto per l’acquisto del veicolo (frazionabile su base quadriennale). L’agevolazione è riconosciuta solo per i veicoli utilizzati in via esclusiva o prevalentemente a beneficio del portatore di handicap. Inoltre, è concessa nel limite di un solo veicolo per un periodo di quattro anni, a decorrere dalla data d’acquisto. Limite quantitativo più rilevante consta della spesa massima di 18.075.99 euro, oltre la quale non è possibile usufruire della detrazione. E’ concessa, inoltre, la possibilità di accorpare nei 18.075,99 euro le spese di manutenzione non ordinaria. Tuttavia, restano escluse dalle spese di manutenzione straordinaria, e pertanto cumulabili ai 18.075,99 euro, le spese sostenute per l’adattamento del veicolo, volte a consentire al soggetto disabile l’utilizzo effettivo del mezzo. E’ da notare che nel caso in cui il soggetto in esame dovesse cedere il veicolo acquistato fruendo dell’agevolazione dovrà al fisco quanto concessogli precedentemente in termini di detrazione Irpef. Inoltre, è da notare che il limite del quadriennio può essere messo fuori gioco là dove si intenda acquistare un altro veicolo in conseguenza della demolizione di quello precedentemente acquistato. Difatti, in tale ipotesi si potrà usufruire nuovamente dell’agevolazione;
  • Assoggettamento ad aliquota IVA agevolata del 4%: nell’ipotesi di acquisto di autovetture nuove od usate, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici (con motore a benzina), e fino a 2800 centimetri cubici (con motore diesel), l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional. L’acquisto assoggettato ad aliquota agevolata non pone vincoli di valore ed è inoltre usufruibile, come accade nel caso dell’IRPEF, per una sola volta nel corso del quadriennio. Tuttavia, come accade con l’Irpef, si può usufruire nuovamente del beneficio nel corso del medesimo quadriennio solo nel caso in cui il veicolo precedentemente acquistato con aliquota agevolata venga demolito e contestualmente cancellato dal Pra. Inoltre, anche per l’Iva in caso di cessione antecedente al secondo anno dalla data d’acquisto, il contribuente dovrà rimborsare all’amministrazione finanziaria la differenza tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota agevolata da questi versata. E’ esente da quest’ultima prescrizione il disabile che ceda il proprio veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale intenda realizzare diversi adattamenti, volti a rendere il veicolo conforme alle proprie necessità;
  • Esenzione dal pagamento del bollo auto: è esente dal pagamento del bollo auto l’autovettura che rispetti i limiti di cui sopra in termini di cilindrata e che sia intestata al soggetto disabile od al familiare al carico del quale lo stesso si trova. E’ da notare che, a tal proposito, il disabile non deve percepire un reddito superiore ai 2.840,51 euro;
  • Esenzione dall’imposta di trascrizione: i veicoli acquistati per il trasporto o per la guida di disabili sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al Pra per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione è attribuibile per la prima iscrizione di un’auto nuova, ma anche nel caso di trascrizione di un passaggio di proprietà afferente ad veicolo usato.

Soggetti interessati: possono fruire di tali vantaggi le categorie di disabili puntualmente identificate dall’Agenzia delle entrate per mezzo della sua circolare, ovvero:

  • Soggetti non vedenti o non udenti;
  • Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
  • Disabili con ridotto od impedite capacità motorie;
  • Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione od affetti da pluriamputazioni.

Veicoli agevolabili: possono essere acquistati in questo contesto agevolativo:

  • Autovetture;
  • Autoveicoli ad uso promiscuo;
  • Autoveicoli per trasporti specifici;
  • Autocaravan;
  • Motocarrozzette;
  • Motoveicoli ad uso promiscuo;
  • Motoveicoli per trasporti specifici.

N.B. Per gli autocaravan l’unica agevolazione applicabile è quella inerente all’Irpef.

A cura di Stefano Vito Pantaleo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>