Holding ex art. 162-bis TUIR: obblighi e adempimenti comunicativi

Negli ultimi anni la disciplina fiscale delle holding ha assunto un ruolo sempre più centrale, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 142/2018 (c.d. decreto ATAD), che ha inserito nel TUIR il nuovo articolo 162-bis. La norma ha ridefinito il perimetro soggettivo degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione, introducendo specifici obblighi comunicativi anche per le holding industriali.

Di seguito proponiamo una sintesi operativa della disciplina, con particolare attenzione agli adempimenti cui sono tenute le società di partecipazione.

Le definizioni dell’art. 162-bis TUIR

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, l’art. 162-bis del TUIR individua tre macro-categorie:

- Intermediari finanziari

- Società di partecipazione finanziaria

- Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati (c.d. holding industriali)

L’elemento distintivo tra holding finanziaria e holding industriale è rappresentato dal criterio della prevalenza delle partecipazioni detenute.

Holding finanziarie e holding industriali

In base alla norma:

- è holding finanziaria la società che esercita in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, considerando anche finanziamenti, garanzie e impegni;

- è holding industriale la società che esercita in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari.

Il requisito della prevalenza si verifica quando, sulla base dei dati dell’ultimo bilancio approvato, il valore complessivo delle partecipazioni (e degli elementi patrimoniali correlati) supera il 50% dell’attivo patrimoniale.

In presenza di partecipazioni eterogenee, la qualificazione dipende dalla componente che rappresenta la maggioranza del valore delle partecipazioni detenute.

Il test di prevalenza

Per le società che, oltre a svolgere un’attività operativa, detengono partecipazioni in altre società, è necessario effettuare il cosiddetto test di prevalenza.

Rilevano, in particolare:

- partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (e, secondo l’interpretazione prevalente, anche quelle del circolante);

- crediti di finanziamento verso le partecipate;

- finanziamenti concessi;

- prestiti obbligazionari;

- garanzie rilasciate;

- altri strumenti finanziari connessi alle partecipazioni.

Diversamente, per le holding pure – nelle quali l’attività di assunzione di partecipazioni costituisce l’attività esclusiva – il test di prevalenza non è richiesto: gli obblighi decorrono automaticamente.

Obblighi comunicativi delle holding

L’art. 162-bis TUIR estende gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria anche alle holding industriali che superano il test di prevalenza.

In sintesi:

- Intermediari finanziari e holding finanziarie: sempre obbligati;

- Holding industriali e soggetti assimilati: obbligati solo se il test di prevalenza è positivo.

Gli adempimenti principali sono tre:

1. Iscrizione al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI)

2. Riscontro alle indagini finanziarie

3. Comunicazione all’Archivio dei Rapporti Finanziari

Iscrizione al REI e comunicazione della PEC

Le holding obbligate devono comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Elettronico degli Indirizzi (REI). Tale adempimento consente all’Agenzia delle Entrate di inviare richieste nell’ambito:

- delle indagini finanziarie;

- del monitoraggio fiscale;

- degli scambi informativi internazionali (CRS, FATCA, DAC2).

La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla costituzione o dal verificarsi dei requisiti che fanno sorgere l’obbligo.

Indagini finanziarie

Le richieste dell’Amministrazione finanziaria vengono trasmesse via PEC e devono essere evase:

- tramite file XML;

- firmate digitalmente;

- entro 30 giorni dalla ricezione.

Anche le risposte negative devono essere comunicate, seppur in forma cumulativa.

Archivio dei Rapporti Finanziari

Le holding obbligate devono trasmettere, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):

- comunicazioni mensili, relative ai rapporti finanziari e alle operazioni extra-conto;

- comunicazione integrativa annuale, con i dati di consistenza e movimentazione.

Tra i rapporti tipicamente rilevanti per le holding industriali rientrano, ad esempio, partecipazioni, finanziamenti infragruppo, prestiti obbligazionari, cash pooling e garanzie.

 Termini e sanzioni

- Comunicazioni mensili: entro la fine del mese successivo a quello di riferimento;

- Comunicazione annuale: entro il 15 febbraio dell’anno successivo.

Le sanzioni per omissioni o errori possono essere particolarmente rilevanti, con importi che, per le comunicazioni mensili, arrivano fino a 21.000 euro per ciascun inadempimento.

 Perdita dei requisiti

Qualora una holding perda i requisiti di prevalenza, è necessario:

- comunicare tempestivamente la cessazione degli obblighi;

- chiudere la PEC comunicata al REI;

- valutare il mantenimento dell’accreditamento SID per eventuali future riacquisizioni dei requisiti.

Conclusioni

La corretta qualificazione della holding e la gestione degli adempimenti comunicativi rappresentano un aspetto cruciale per evitare sanzioni e criticità nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Una verifica periodica del test di prevalenza e un presidio costante degli obblighi informativi sono oggi indispensabili per tutte le società di partecipazione.

Lo studio Loizzo & Associati assiste le imprese nella qualificazione delle holding e nella gestione completa degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Incentivi agli investimenti 2026-2028: Iperammortamento e Credito d’Imposta ZES/ZLS

La Legge di Bilancio 2026 ridisegna in modo significativo il sistema degli incentivi fiscali agli investimenti produttivi, introducendo un nuovo iperammortamento per i beni tecnologicamente avanzati e affiancandolo alla proroga triennale del credito d’imposta ZES e ZLS. Il legislatore punta così a favorire la modernizzazione dei processi produttivi, la transizione digitale e il rafforzamento della competitività delle imprese, con particolare attenzione agli investimenti localizzati nel Mezzogiorno.

Il quadro normativo che ne deriva offre opportunità rilevanti, ma presenta anche regole articolate, vincoli di accesso e adempimenti puntuali che rendono necessaria un’attenta pianificazione fiscale e finanziaria. In questo articolo analizziamo le principali caratteristiche del nuovo iperammortamento 2026-2028, le novità introdotte dal decreto attuativo – inclusa la definizione di Made in EU – e le possibilità di coordinamento con il credito d’imposta ZES e ZLS.

  1. Che cos’è l’Iperammortamento 2026

L’iperammortamento è un incentivo fiscale basato sulla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, in sostituzione dei crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”, che consente alle imprese di detrarre fiscalmente quote di ammortamento più elevate rispetto al costo reale di acquisto di beni strumentali innovativi. In pratica, il costo di acquisto dei beni viene maggiorato nel calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa, con benefici fiscali significativi.

Questa agevolazione si applica agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico e digitale, con l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale e tecnologica del tessuto produttivo italiano.

  1. Periodo di validità

Il regime si applica agli investimenti effettuati (secondo i criteri di competenza del TUIR) dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura è dunque estesa rispetto a quanto previsto inizialmente per il solo 2026, consentendo una maggiore programmazione degli investimenti.

  1. Chi può usufruirne

Possono accedere all’incentivo i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi:

  • imprese individuali e società di persone
  • società di capitali
  • enti commerciali
  • stabili organizzazioni di non residenti.

Sono esclusi, tra gli altri, i professionisti che non esercitano attività d’impresa e i contribuenti in regime forfetario.

  1. Misura della maggiorazione

La maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni è articolata a scaglioni, con un tetto massimo complessivo di 20 milioni di euro per periodo:

  • Fino a 2,5 milioni di euro → maggiorazione +180%
  • Oltre 2,5 e fino a 10 milioni → maggiorazione +100%
  • Oltre 10 e fino a 20 milioni → maggiorazione +50%

Queste maggiorazioni consentono di incrementare la base di ammortamento ai fini fiscali, riducendo così il reddito imponibile dell’impresa.

  1. I beni agevolabili e il vincolo “Made in EU”

Una delle principali novità del Decreto attuativo è l’introduzione di un vincolo di origine geografica: per accedere alle maggiorazioni fiscali, i beni strumentali materiali e immateriali devono essere prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Il decreto definisce in modo puntuale cosa si intende per Made in EU:

  • Beni materiali: come macchinari interconnessi e impianti per la produzione o per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, devono essere accompagnati da certificato di origine o dichiarazione del produttore, secondo criteri doganali.
  • Software e beni immateriali: anche i programmi e le piattaforme devono soddisfare requisiti di produzione o trasformazione all’interno dell’UE/SEE per essere considerati ammissibili.

Questo vincolo di provenienza rappresenta un elemento di novità rispetto alle versioni precedenti dell’iperammortamento e impone alle imprese verifiche documentali più stringenti per usufruire del beneficio fiscale.

  1. Procedura di accesso e adempimenti

Il Decreto attuativo specifica le modalità di accesso all’incentivo, incluse:

  • modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche
  • certificazioni di conformità e documenti probatori
  • ruolo del GSE nella gestione delle comunicazioni telematiche.

Le imprese devono predisporre adeguata documentazione tecnica, originaria e di conformità, potenzialmente con perizia asseverata, per dimostrare la spettanza delle agevolazioni.

  1. Punti di attenzione per le imprese
  • Coordinamento con Transizione 4.0 e 5.0: gli investimenti già beneficiari dei crediti d’imposta per il 2025 non possono accedere al nuovo iperammortamento per lo stesso bene.
  • Origine dei beni: il vincolo “Made in EU” richiede certificazioni specifiche dalla Camera di Commercio o dichiarazioni conformi di produttori esteri residenti nell’UE/SEE.
  • Documentazione a supporto: è fondamentale conservare la documentazione che dimostra l’origine e la conformità dei beni ai requisiti tecnici.

8. Le opportunità del credito d’imposta ZES e ZLS (2026-2028)

Accanto al nuovo iperammortamento, la Legge di Bilancio 2026 rafforza ulteriormente il quadro degli incentivi agli investimenti produttivi attraverso la proroga triennale del credito d’imposta ZES unica e ZLS, consentendo alle imprese una pianificazione di medio periodo degli investimenti.

8.1 Credito d’imposta ZES unica

Il credito d’imposta per la Zona Economica Speciale (ZES unica), originariamente previsto per il biennio 2024-2025, viene esteso agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con risorse stanziate pari a:

  • 2,3 miliardi di euro per il 2026
  • 1 miliardo di euro per il 2027
  • 750 milioni di euro per il 2028

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi macchinari, impianti, attrezzature e investimenti immobiliari funzionali al progetto produttivo, destinati a strutture ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

Il credito:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
  • è cumulabile con altri aiuti di Stato (nel rispetto dei limiti UE);
  • non è soggetto al limite annuo di 250.000 euro per i crediti indicati nel quadro RU;
  • richiede il mantenimento dell’attività nell’area agevolata per almeno cinque anni dal completamento dell’investimento

8.2 Meccanismo di monitoraggio e riproporzionamento

Un elemento centrale del credito ZES è il meccanismo di sorveglianza della spesa pubblica. Le imprese sono tenute a:

  • presentare una comunicazione preventiva con l’indicazione degli investimenti già effettuati e di quelli programmati;
  • inviare una comunicazione consuntiva, a pena di decadenza, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti, corredata da fatture elettroniche e certificazione delle spese sostenute.

Il credito effettivamente fruibile sarà determinato applicando un coefficiente di riparto, definito annualmente dall’Agenzia delle Entrate, in funzione del rapporto tra risorse disponibili e ammontare complessivo delle richieste pervenute

8.3 Credito d’imposta ZLS

La Legge di Bilancio 2026 estende inoltre, per il triennio 2026-2028, il credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno

Il beneficio è riconosciuto alle imprese:

  • già operative o di nuovo insediamento nelle ZLS;
  • che realizzano investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive localizzate in tali aree.

Anche per le ZLS valgono:

  • l’obbligo di comunicazioni preventive e consuntive;
  • il meccanismo di riproporzionamento del credito in caso di superamento del limite di spesa annuale;
  • la fruizione del credito in compensazione tramite F24.
  1. Coordinamento tra iperammortamento e credito ZES

Per le imprese che investono nel Mezzogiorno, il credito d’imposta ZES/ZLS può rappresentare un strumento complementare rispetto al nuovo iperammortamento:

  • l’iperammortamento agisce sulla base imponibile, aumentando le quote fiscalmente deducibili;
  • il credito ZES/ZLS incide direttamente sul debito d’imposta, attraverso la compensazione.

La corretta valutazione di cumulabilità, dei limiti UE e delle tempistiche di fruizione diventa quindi fondamentale per massimizzare il beneficio complessivo, evitando sovrapposizioni o decadenze.

Conclusione

Il quadro degli incentivi 2026-2028 si caratterizza per una forte spinta agli investimenti produttivi, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno. Il nuovo iperammortamento, con le sue maggiorazioni a scaglioni e il vincolo Made in EU, e il credito d’imposta ZES/ZLS, rifinanziato su base triennale, offrono alle imprese opportunità rilevanti ma complesse sotto il profilo operativo.

Una pianificazione tempestiva degli investimenti, accompagnata da un’attenta gestione documentale e da una valutazione integrata degli strumenti agevolativi disponibili, è oggi essenziale per sfruttare appieno i benefici previsti dalla normativa.

Legge di bilancio 2026: principali novità fiscali

La Legge di Bilancio 2026, approvata definitivamente a fine dicembre 2025, introduce numerosi interventi in materia tributaria, con effetti significativi sulla tassazione dei redditi delle persone fisiche, sul lavoro dipendente, sulle imprese e sugli investimenti.
Di seguito una panoramica sistematica delle principali novità.

Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (commi 3 e 4)
La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell’Irpef dal 35 al 33 per cento.
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (Commi 7-13)
Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali:

  • 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell’anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
  • 1% (rispetto al 5% previgente)- sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell’importo fruibile.

Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (comma 17)
Ritoccata la disciplina riguardante le locazioni brevi. Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.

Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 22)
Viene prorogato per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%) e confermato, anche per l’anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro).

Condizioni di accesso al regime forfetario (comma27)
È esteso anche al 2026 l’aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.

Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali (commi 35-41)
Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione).

Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all’8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (commi 44-45)
Sono riaperti i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.

Modifiche alla disciplina delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi (commi 51-55)
È modificato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, per cui viene limitato l’accesso al rispettivo “regime di esenzione”, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Modifiche anche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi.

Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (Commi 82-101)
Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr n. 633/1972, oppure derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l’indicazione del numero di rate scelto.

Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (comma 144)
Viene aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate dal 18 al 21 per cento.

Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)
Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell’ammortamento (cosiddetto “iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV -Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” – e V - Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese – annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

  • 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Sono anche definiti il perimetro dell’agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.

Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (commi 438-452)​​
​​​​​Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.

Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al contributo spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.

Lo Studio resta a disposizione per analizzare l’impatto concreto delle nuove disposizioni sulla posizione fiscale di ciascun Cliente e sulle opportunità introdotte.