La Legge di Bilancio 2026, approvata definitivamente a fine dicembre 2025, introduce numerosi interventi in materia tributaria, con effetti significativi sulla tassazione dei redditi delle persone fisiche, sul lavoro dipendente, sulle imprese e sugli investimenti.
Di seguito una panoramica sistematica delle principali novità.
Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (commi 3 e 4)
La prima misura di carattere fiscale della legge di bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell’Irpef dal 35 al 33 per cento.
Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200mila euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio (Commi 7-13)
Per i dipendenti del settore privato, sono incentivati i premi di produttività ed i trattamenti accessori attraverso la previsione delle seguenti imposte sostitutive dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali:
- 5% sugli incrementi retributivi corrisposti, nell’anno 2026, a titolari di reddito di lavoro dipendente di importo, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro, in caso di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024-2026
- 1% (rispetto al 5% previgente)- sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa (articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015), per gli anni 2026 e 2027 con elevazione da 3mila a 5mila euro, del limite complessivo annuo dell’importo fruibile.
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi (comma 17)
Ritoccata la disciplina riguardante le locazioni brevi. Dal 2026, nel caso di locazione breve di più immobili, il relativo reddito derivante da locazione si presume percepito relativamente ad un’attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile e non più dal quinto.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (comma 22)
Viene prorogato per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto per l’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento ad interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico ed antisismici (aliquota del 36% o, per le abitazioni principali, del 50%) e confermato, anche per l’anno 2026, il cosiddetto bonus mobili (fino a 5mila euro).
Condizioni di accesso al regime forfetario (comma27)
È esteso anche al 2026 l’aumento da 30mila euro a 35mila euro, già stabilito per il 2025, della soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) oltre la quale è precluso l’accesso al regime forfetario dei soggetti che possono aderirvi.
Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali (commi 35-41)
Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di “assegnazione agevolata” di beni immobili o mobili registrati non strumentali ai soci, avvenuta entro il 30 settembre 2026, da parte sia di società commerciali, sia di società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.
Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione).
Inoltre, per le imprese individuali, viene ancora prevista la facoltà di estromissione agevolata, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali, includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. I versamenti rateali della relativa imposta sostitutiva (pari all’8%) sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta (commi 44-45)
Sono riaperti i termini per l’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento.
Modifiche alla disciplina delle plusvalenze sulle partecipazioni e dei dividendi (commi 51-55)
È modificato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, per cui viene limitato l’accesso al rispettivo “regime di esenzione”, previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione alle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Modifiche anche alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (Commi 82-101)
Viene prevista una definizione agevolata per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del Dpr n. 633/1972, oppure derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Questi debiti possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere invece le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora o le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio. Il versamento andrà effettuato entro il 31 luglio 2026. È possibile rateizzare fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026. La domanda di accesso alla definizione agevolata andrà effettuata entro il 30 aprile 2026, con l’indicazione del numero di rate scelto.
Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (comma 144)
Viene aumentata l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo di acquisto (costo fiscale) delle partecipazioni negoziate e non negoziate dal 18 al 21 per cento.
Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (commi 427-437)
Viene introdotta una disciplina a favore delle imprese di maggiorazione dell’ammortamento (cosiddetto “iper-ammortamento”) per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi compresi negli allegati IV -Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0” – e V - Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese – annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Stessa agevolazione anche per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Le maggiorazioni base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:
- 180 per cento, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100 per cento, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50 per cento, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Sono anche definiti il perimetro dell’agevolazione e viene precisato che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. L’agevolazione, invece, non è applicabile agli investimenti che beneficiano dell’agevolazione per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dall’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Un decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità attuative della misura.
Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate (commi 438-452)
Si estende agli anni 2026, 2027 e 2028, il credito d’imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica), anche per le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria. Il limite complessivo di spesa è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.
Inoltre, alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l’accesso al contributo spetta un contributo “aggiuntivo”, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0 (articolo 38 del Dl n. 19/2024) con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa.
Lo Studio resta a disposizione per analizzare l’impatto concreto delle nuove disposizioni sulla posizione fiscale di ciascun Cliente e sulle opportunità introdotte.