_DP_2789

Incentivi agli investimenti 2026-2028: Iperammortamento e Credito d’Imposta ZES/ZLS

La Legge di Bilancio 2026 ridisegna in modo significativo il sistema degli incentivi fiscali agli investimenti produttivi, introducendo un nuovo iperammortamento per i beni tecnologicamente avanzati e affiancandolo alla proroga triennale del credito d’imposta ZES e ZLS. Il legislatore punta così a favorire la modernizzazione dei processi produttivi, la transizione digitale e il rafforzamento della competitività delle imprese, con particolare attenzione agli investimenti localizzati nel Mezzogiorno.

Il quadro normativo che ne deriva offre opportunità rilevanti, ma presenta anche regole articolate, vincoli di accesso e adempimenti puntuali che rendono necessaria un’attenta pianificazione fiscale e finanziaria. In questo articolo analizziamo le principali caratteristiche del nuovo iperammortamento 2026-2028, le novità introdotte dal decreto attuativo – inclusa la definizione di Made in EU – e le possibilità di coordinamento con il credito d’imposta ZES e ZLS.

  1. Che cos’è l’Iperammortamento 2026

L’iperammortamento è un incentivo fiscale basato sulla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, in sostituzione dei crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”, che consente alle imprese di detrarre fiscalmente quote di ammortamento più elevate rispetto al costo reale di acquisto di beni strumentali innovativi. In pratica, il costo di acquisto dei beni viene maggiorato nel calcolo delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d’impresa, con benefici fiscali significativi.

Questa agevolazione si applica agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico e digitale, con l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale e tecnologica del tessuto produttivo italiano.

  1. Periodo di validità

Il regime si applica agli investimenti effettuati (secondo i criteri di competenza del TUIR) dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La misura è dunque estesa rispetto a quanto previsto inizialmente per il solo 2026, consentendo una maggiore programmazione degli investimenti.

  1. Chi può usufruirne

Possono accedere all’incentivo i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, inclusi:

  • imprese individuali e società di persone
  • società di capitali
  • enti commerciali
  • stabili organizzazioni di non residenti.

Sono esclusi, tra gli altri, i professionisti che non esercitano attività d’impresa e i contribuenti in regime forfetario.

  1. Misura della maggiorazione

La maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni è articolata a scaglioni, con un tetto massimo complessivo di 20 milioni di euro per periodo:

  • Fino a 2,5 milioni di euro → maggiorazione +180%
  • Oltre 2,5 e fino a 10 milioni → maggiorazione +100%
  • Oltre 10 e fino a 20 milioni → maggiorazione +50%

Queste maggiorazioni consentono di incrementare la base di ammortamento ai fini fiscali, riducendo così il reddito imponibile dell’impresa.

  1. I beni agevolabili e il vincolo “Made in EU”

Una delle principali novità del Decreto attuativo è l’introduzione di un vincolo di origine geografica: per accedere alle maggiorazioni fiscali, i beni strumentali materiali e immateriali devono essere prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE).

Il decreto definisce in modo puntuale cosa si intende per Made in EU:

  • Beni materiali: come macchinari interconnessi e impianti per la produzione o per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, devono essere accompagnati da certificato di origine o dichiarazione del produttore, secondo criteri doganali.
  • Software e beni immateriali: anche i programmi e le piattaforme devono soddisfare requisiti di produzione o trasformazione all’interno dell’UE/SEE per essere considerati ammissibili.

Questo vincolo di provenienza rappresenta un elemento di novità rispetto alle versioni precedenti dell’iperammortamento e impone alle imprese verifiche documentali più stringenti per usufruire del beneficio fiscale.

  1. Procedura di accesso e adempimenti

Il Decreto attuativo specifica le modalità di accesso all’incentivo, incluse:

  • modalità e termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche
  • certificazioni di conformità e documenti probatori
  • ruolo del GSE nella gestione delle comunicazioni telematiche.

Le imprese devono predisporre adeguata documentazione tecnica, originaria e di conformità, potenzialmente con perizia asseverata, per dimostrare la spettanza delle agevolazioni.

  1. Punti di attenzione per le imprese
  • Coordinamento con Transizione 4.0 e 5.0: gli investimenti già beneficiari dei crediti d’imposta per il 2025 non possono accedere al nuovo iperammortamento per lo stesso bene.
  • Origine dei beni: il vincolo “Made in EU” richiede certificazioni specifiche dalla Camera di Commercio o dichiarazioni conformi di produttori esteri residenti nell’UE/SEE.
  • Documentazione a supporto: è fondamentale conservare la documentazione che dimostra l’origine e la conformità dei beni ai requisiti tecnici.

8. Le opportunità del credito d’imposta ZES e ZLS (2026-2028)

Accanto al nuovo iperammortamento, la Legge di Bilancio 2026 rafforza ulteriormente il quadro degli incentivi agli investimenti produttivi attraverso la proroga triennale del credito d’imposta ZES unica e ZLS, consentendo alle imprese una pianificazione di medio periodo degli investimenti.

8.1 Credito d’imposta ZES unica

Il credito d’imposta per la Zona Economica Speciale (ZES unica), originariamente previsto per il biennio 2024-2025, viene esteso agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, con risorse stanziate pari a:

  • 2,3 miliardi di euro per il 2026
  • 1 miliardo di euro per il 2027
  • 750 milioni di euro per il 2028

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi macchinari, impianti, attrezzature e investimenti immobiliari funzionali al progetto produttivo, destinati a strutture ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

Il credito:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
  • è cumulabile con altri aiuti di Stato (nel rispetto dei limiti UE);
  • non è soggetto al limite annuo di 250.000 euro per i crediti indicati nel quadro RU;
  • richiede il mantenimento dell’attività nell’area agevolata per almeno cinque anni dal completamento dell’investimento

8.2 Meccanismo di monitoraggio e riproporzionamento

Un elemento centrale del credito ZES è il meccanismo di sorveglianza della spesa pubblica. Le imprese sono tenute a:

  • presentare una comunicazione preventiva con l’indicazione degli investimenti già effettuati e di quelli programmati;
  • inviare una comunicazione consuntiva, a pena di decadenza, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti, corredata da fatture elettroniche e certificazione delle spese sostenute.

Il credito effettivamente fruibile sarà determinato applicando un coefficiente di riparto, definito annualmente dall’Agenzia delle Entrate, in funzione del rapporto tra risorse disponibili e ammontare complessivo delle richieste pervenute

8.3 Credito d’imposta ZLS

La Legge di Bilancio 2026 estende inoltre, per il triennio 2026-2028, il credito d’imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno

Il beneficio è riconosciuto alle imprese:

  • già operative o di nuovo insediamento nelle ZLS;
  • che realizzano investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive localizzate in tali aree.

Anche per le ZLS valgono:

  • l’obbligo di comunicazioni preventive e consuntive;
  • il meccanismo di riproporzionamento del credito in caso di superamento del limite di spesa annuale;
  • la fruizione del credito in compensazione tramite F24.
  1. Coordinamento tra iperammortamento e credito ZES

Per le imprese che investono nel Mezzogiorno, il credito d’imposta ZES/ZLS può rappresentare un strumento complementare rispetto al nuovo iperammortamento:

  • l’iperammortamento agisce sulla base imponibile, aumentando le quote fiscalmente deducibili;
  • il credito ZES/ZLS incide direttamente sul debito d’imposta, attraverso la compensazione.

La corretta valutazione di cumulabilità, dei limiti UE e delle tempistiche di fruizione diventa quindi fondamentale per massimizzare il beneficio complessivo, evitando sovrapposizioni o decadenze.

Conclusione

Il quadro degli incentivi 2026-2028 si caratterizza per una forte spinta agli investimenti produttivi, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno. Il nuovo iperammortamento, con le sue maggiorazioni a scaglioni e il vincolo Made in EU, e il credito d’imposta ZES/ZLS, rifinanziato su base triennale, offrono alle imprese opportunità rilevanti ma complesse sotto il profilo operativo.

Una pianificazione tempestiva degli investimenti, accompagnata da un’attenta gestione documentale e da una valutazione integrata degli strumenti agevolativi disponibili, è oggi essenziale per sfruttare appieno i benefici previsti dalla normativa.