BONIFICA AMIANTO: LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ENTRO IL 31 MARZO

Credito amianto: domani, 31 marzo 2017, termine per la presentazione delle domande.

Secondo quanto disposto dall’art.56, co.1 della l.221/2015, i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che abbiano effettuato interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’arco temporale che va dal 01/01/2016 al 31/12/2016, hanno la possibilità di beneficiare dell’apposito credito d’imposta.

In particolare, il credito d’imposta in oggetto è attribuibile nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli appositi interventi.

In attuazione della predetta legge, l’art.3 del D.M. 15/06/2015, rispettivamente ai commi 3 e 4, pone dei limiti quantitativi al credito stesso. Più precisamente il credito d’imposta è attribuibile solo a coloro che abbiano sostenuto delle spese, a tal fine, di entità non inferiore ai 20.000 euro e comunque non superiore ai 400.000 euro.

Inoltre, l’art.2, co.2 dello stesso decreto riconosce l’ammissibilità “delle spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Come dispone l’art. 4 dello stesso decreto, le imprese interessate devono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta. La domanda deve essere presentata telematicamente accedendo al sito www.miniambiente.it. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa e dovrà recare:

  • Il costo complessivo degli interventi;
  • L’ammontare delle singole spese eleggibili;
  • L’ammontare del credito d’imposta richiesto;
  • La dichiarazione di non usufruire di altre agevolazioni per le stesse voci di spesa;
  • Il piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;
  • La comunicazione alla ASL   di   avvenuta   ultimazione   dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato, comprensiva della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata e, nel caso di amianto friabile in ambienti confinati, anche la certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati redatta da ASL;
  • L’attestazione dell’effettività delle spese sostenute;
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Il Ministero si è impegnato, con lo stesso decreto, a rispondere a tali domande nel termine di 90 giorni, con la comunicazione dall’accoglimento della domanda o del diniego della stessa. Nel primo caso sarà contestualmente comunicato l’effettivo credito riconosciuto.

Pertanto, il contribuente che intenda usufruire del credito in esame dovrà attivarsi tempestivamente, entro domani, ove naturalmente non l’abbia già fatto, per la presentazione della domanda nelle modalità pocanzi indicate.

A cura di Stefano Vito Pantaleo